Lo Statuto

Statuto dell’Associazione

 

“CENTRO CULTURALE SAN ROCCO”

 

 

Art. 1 - Costituzione

è costituita l’Associazione privata di fedeli denominata “Centro Culturale San Rocco” con sede in Fermo, Piazza del Popolo, n. 40.

Art. 2 - Finalità

Il Centro Culturale San Rocco vuole essere uno strumento di promozione ed elaborazione culturale a servizio della chiesa diocesana e della società fermana. Si pone come obiettivi:

 

  • il discernimento, l’animazione e la mediazione culturale della fede cristiana con particolare attenzione all’ambito civile (società, politica, mondo del lavoro);
  • la formazione di figure laicali significative all’impegno civile ed ecclesiale;
  • la valorizzazione e messa in rete del notevole patrimonio culturale, artistico e spirituale presente nella Diocesi e nelle sue parrocchie.

Art. 3 - Soci

Sono soci ordinari dell’Associazione tutti coloro che ne condividono l’ispirazione, le finalità e la spiritualità e che chiedono di farne parte. Il Consiglio Direttivo valuterà la richiesta di associazione deliberando l’ammissione con maggioranza dei due terzi.

Sono soci straordinari i soci fondatori: Luca Alici, Luigino Alici, Enrico Brancozzi, Rossano Buccioni, Viviana De Marco, Ruffino Gobbi, Gabriele Miola, Antonio Nepi, Enrico Peroli, Guglielmina Rogante, Luca Romanelli, Francesco Sandroni e Sabrina Vallesi.

Art. 4 - Uscita e dimissioni dei soci

Chi, tra i soci ordinari e straordinari, viene meno ai principi contemplati nello statuto e/o reca danno al buon nome dell’Associazione, in rapporto alla gravità dell’atto compiuto, può essere espulso.

L’allontanamento viene deliberato, dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato, dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi.

Qualora un aderente decida di lasciare l’Associazione ne dà comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo che formalizza le dimissioni.

Art. 5 - Organi dell’associazione

Sono organi dell’Associazione:

il Presidente e il Vice-Presidente;

il Consiglio Direttivo;

l’Assemblea.

Art. 6 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso. Rimane in carica cinque anni e può essere rieletto.

I suoi compiti sono:

a) curare la corretta applicazione del presente statuto;

b) promuovere la comunione tra tutti gli aderenti, presiedere e convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e definire, con il Consiglio, iniziative e attività.

c) ricevere le richieste di nuove aderenti e comunicare l’allontanamento a chi viene meno ai doveri precisati dallo Statuto.

Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ha compiti di ordinaria amministrazione e la rappresenta di fronte all’Arcivescovo.

Art. 7 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso. Ha il compito di sostituire il Presidente qualora questi sia assente o impedito.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dai soci straordinari e da uno dei soci ordinari eletto dall’Assemblea.

Spetta al Consiglio:

a) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;

b) coadiuvare il Presidente nella conduzione dell’Associazione;

c) proporre all’Assemblea il programma annuale delle attività e l’assunzione di eventuali nuove iniziative;

d) attuare le decisioni dell’Assemblea circa le attività dell’Associazione;

e) decidere l’ammissione di membri, dare il benestare per la loro uscita e, in casi gravi, autorizzare, con la maggioranza dei due terzi, il Presidente a procedere al loro allontanamento;

f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;

g) proporre le modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno. È convocato dal Presidente anche su istanza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

 

Art. 9 - L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.

Si riunisce almeno una volta l’anno, è convocata e presieduta dal Presidente sulla base dell’ordine del giorno comunicato per lettera, fax o e-mail.

Spetta all’Assemblea:

a) nominare il membro del Consiglio Direttivo;

b) definire le linee dell’attività dell’Associazione, sulla base del programma e delle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;

c) valutare le iniziative già fatte o in corso;

d) deliberare circa le modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell’Associazione, avanzate dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti e delibera validamente con l’approvazione della maggioranza assoluta dei presenti.

 

Art. 10 - L’amministrazione dei beni

L’Associazione “Centro Culturale San Rocco” trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

a) dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;

b) dai contributi da privati e da altri enti e istituzioni anche pubbliche;

c) da donazioni e lasciti testamentari;

e) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

f) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

g) da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività.

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

In caso di cessazione dell’Associazione i fondi raccolti, compatibilmente con le norme di legge, saranno devoluti interamente all’Arcidiocesi, secondo le indicazioni date dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Arcivescovo.

Art. 11 - Consigliere spirituale

L’Associazione “Centro Culturale San Rocco” è assistita da un Consigliere spirituale, nominato dall’Ordinario, tra i sacerdoti secolari o regolari.

Rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Ha il compito di animare spiritualmente l’associazione e di garantirne il rapporto con l’Arcivescovo e le sue linee pastorali.

Art. 12 - Modifica

La modifica del presente statuto e l’eventuale delibera di scioglimento dell’Associazione è di competenza, su proposta del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea, che delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

 

Art. 13 - Rimandi

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico in materia di associazioni private di fedeli.

Calendario

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